{"id":13111,"date":"2016-03-14T16:23:59","date_gmt":"2016-03-14T15:23:59","guid":{"rendered":"http:\/\/afi-ipl.org\/it\/amministrazione-trasparente\/24-weitere-inhalte-buergerzugang\/"},"modified":"2021-11-25T15:57:01","modified_gmt":"2021-11-25T14:57:01","slug":"altri-contenuti-accesso-civico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/projekt.afi-ipl.org\/it\/amministrazione-trasparente\/altri-contenuti-accesso-civico\/","title":{"rendered":"Altri contenuti &#8211; Accesso civico"},"content":{"rendered":"<h3>Accesso civico &#8220;semplice&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Riferimento normativo:<\/strong> art. 5, c.1 d.lgs. n. 33\/2013<br \/>\n1. L&#8217;obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.<\/p>\n<p>L&#8217;accesso civico, come previsto dall&#8217;art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33\/2013 i.v.f., \u00e8 il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l&#8217;obbligo. La richiesta \u00e8 gratuita, non deve essere motivata e va inviata via email al <strong>Direttore dell&#8217;Istituto Stefan Perini<\/strong>.<\/p>\n<p>Il responsabile, entro 30 (trenta) giorni, pubblica il documento, l&#8217;informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l&#8217;avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti gi\u00e0 pubblicato, ne d\u00e0 comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.<\/p>\n<p><strong>IPL | Istituto Promozione Lavoratori<\/strong><br \/>\nDirettore: Dott. Stefan Perini<br \/>\nPalazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1<br \/>\n39100 Bolzano<br \/>\nTel. +39 0471 418830<br \/>\nPEC: afi-ipl@pec.it<br \/>\nE-mail: info@afi-ipl.org<\/p>\n<h3>Accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Riferimento normativo:<\/strong> art. 5, c.2 d.lgs. n. 33\/2013<\/p>\n<p>2. La richiesta di accesso civico non \u00e8 sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, \u00e8 gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell&#8217;amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.<\/p>\n<p>A norma del decreto legislativo n. 33\/2013 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo n. 97\/2016 e s.m.i., la trasparenza va intesa come accessibilit\u00e0 totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.<\/p>\n<p>I dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono quindi pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.<\/p>\n<p>L&#8217;istanza di accesso civico pu\u00f2 essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessit\u00e0 di motivazione. L&#8217;istanza pu\u00f2 essere trasmessa all\u2019amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33\/2013 e s.m.i., l&#8217;accesso civico \u00e8 escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico;<\/li>\n<li>\u00a0la sicurezza nazionale;<\/li>\n<li>la difesa e le questioni militari;<\/li>\n<li>le relazioni internazionali;<\/li>\n<li>la politica e la stabilit\u00e0 finanziaria ed economica dello Stato;<\/li>\n<li>la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;<\/li>\n<li>il regolare svolgimento di attivit\u00e0 ispettive.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;accesso civico \u00e8 inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:<\/p>\n<ul>\n<li>la protezione dei dati personali, in conformit\u00e0 con la disciplina legislativa in materia;<\/li>\n<li>\u00a0la libert\u00e0 e la segretezza della corrispondenza;<\/li>\n<li>gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la propriet\u00e0 intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per l\u2019accesso civico generalizzato ci si pu\u00f2 rivolgere al <strong>Direttore dell&#8217;Istituto<\/strong>:<\/p>\n<p>Dott. Stefan Perini<br \/>\nPalazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1<br \/>\nI &#8211; 39100 Bolzano<br \/>\nTel. +39 0471 418830<br \/>\nE-mail: stefan.perini@afi-ipl.org<\/p>\n<p>Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l&#8217;eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalit\u00e0 stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell\u2019accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall\u2019articolo 5 bis) del decreto legislativo di cui sopra. Nei casi di diniego totale o parziale dell&#8217;accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente pu\u00f2 presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di quindici giorni.<\/p>\n<h3>Registro degli accessi<\/h3>\n<p>Nessun accesso pendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accesso civico &#8220;semplice&#8221; Riferimento normativo: art. 5, c.1 d.lgs. n. 33\/2013 1. L&#8217;obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 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